Il diritto alla portabilità dei dati

23 novembre 2017Ultimo aggiornamento 29 febbraio 2024
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Il nuovo Regolamento Europeo sulla privacy che entrerà in vigore il 25 maggio 2018 introduce il diritto alla portabilità dei dati personali: che cos'è e quando si applica?

All’articolo 20 del GDPR 16/679 leggiamo che ogni soggetto potrà chiedere ad un'organizzazione di ricevere i propri dati personali forniti in precedenza in un formato di uso comune e leggibile e di ottenerne la trasmissione da un titolare del trattamento a un altro se non sono presenti particolari impedimenti tecnologici. Un diritto innovativo che accresce il controllo sui propri dati personali e che allo stesso tempo ne facilita la copia, la circolazione ma anche la trasmissione da un ambiente informatico all’altro. In questo modo l’interessato potrà ricevere tutte le informazioni che lo riguardano e potrà conservarle o trasmetterle direttamente senza incontrare alcun impedimento nel passaggio. La portabilità dei propri dati eviterà così il cosiddetto lock-in, ossia quel fenomeno che vede la dipendenza forzata verso un determinato fornitore di servizi. 

Diritto alla portabilità: quando e come si applica

Il General Data Protection Regulation pone una condizione che risulta fondamentale, ossia che sia lo stesso interessato a fornire consapevolmente i dati per poter esercitare tale diritto, proprio come accade nelle informazioni che vengono inserite in un modulo durante una registrazione online (indirizzo postale, nome utente, età, ecc...). Tra questi dati trattati possiamo indicare anche quelli che derivano dall’osservazione delle attività svolte dall'interessato (come i cookie di navigazione). Il diritto alla portabilità dei dati personali si riferisce quindi anche ai dati personali osservati sulla base delle attività svolte online da parte dell’utente come quelli generati dalla cronologia di navigazione su un sito web, da un contatore intelligente e oggetti connessi, dalla registrazione delle attività svolte o dalle ricerche effettuate. Rientrano inoltre nella casistica anche quei dati che l'interessato fornisce in modo attivo e quelli trasmessi attraverso l'utilizzo di un dispositivo o la fruizione di un servizio stesso.

Il diritto alla portabilità dei dati personali si applicherà quindi solamente in maniera estensiva ai dati personali forniti direttamente ed esclude dalla portabilità le elaborazioni successive effettuate dai fornitori di servizi: ad esempio, a fronte di una richiesta ex art. 20 di un interessato che vuole tutte le informazioni relative alle ricerche effettuate, Google fornirà un file con data, ricerca effettuata e eventuale visita al link ma non dovrà fornire nessuna informazione relativa ai profili creati grazie alle ricerche o alle visite effettuate essendo un’attività derivata e non diretta.

Il diritto alla portabilità rientra tra i più ampi diritti individuali previsti dal nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali.

 
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